SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA NELLA UE.
Secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le aziende extra-UE che trattano dati personali dei residenti nella UE—sia offrendo beni o servizi a individui, sia fornendo servizi a società con sede nell'UE—devono nominare un rappresentante autorizzato nell'UE, come richiesto dall'Articolo 27. Questa nomina è obbligatoria per operare legalmente, garantendo la conformità e fornendo un punto di contatto locale per interessati e autorità Garante. Il mancato rispetto può comportare sanzioni e gravi conseguenze legali.